mercoledì 28 gennaio 2026
 
 
Domanda n. 1
Tizio avvocato e Tizia medico hanno contratto matrimonio nell'anno 2000, e da allora si trovano in regime di comunione legale dei beni. Costituisce, fra l'altro, oggetto della comunione stessa:
1)
l'arredamento della casa destinata a residenza familiare acquistato insieme durante il matrimonio da Tizio e Tizia per effetto della permuta di mobili già compresi nella comunione legale
2)
la casa destinata a residenza familiare comprata prima del matrimonio da Tizia con il denaro ricevuto in prestito dal nonno paterno, senza che tale ultima circostanza sia stata in alcun modo dichiarata nell'atto di acquisto
3)
la casa destinata a residenza familiare comprata prima del matrimonio da Tizio con i proventi della propria attività di avvocato
4)
la casa destinata a residenza familiare comprata insieme prima del matrimonio da Tizio e Tizia con il denaro ricevuto in prestito dai rispettivi genitori, senza che tale ultima circostanza sia stata in alcun modo dichiarata nell'atto di acquisto

Domanda n. 2
Gli imprenditori Tizio, Caio e Sempronio costituiscono a Roma un consorzio in forma non societaria con sede in Milano e il contratto prevede l'istituzione solo a Messina di un ufficio destinato a svolgere un'attività con terzi. In questo caso gli amministratori devono fra l'altro:
1)
depositare un estratto del contratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, e non presso quello di Roma
2)
depositare un estratto del contratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma e non presso quello di Messina
3)
depositare un estratto del contratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma e non presso quello di Milano
4)
depositare un estratto del contratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Milano e non presso quello di Roma e presso quello di Messina

Domanda n. 3
Gli imprenditori Tizio, Caio e Sempronio costituiscono a Milano un consorzio in forma non societaria con sede in Messina e il contratto prevede l'istituzione solo a Roma di un ufficio destinato a svolgere un'attività con terzi. In questo caso gli amministratori devono fra l'altro:
1)
Depositare per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma una copia integrale del contratto, e non è sufficiente che venga depositato un estratto del contratto stesso
2)
Depositare per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Milano e non presso quello di Messina e quello di Roma una copia integrale del contratto stesso, e non è sufficiente che venga depositato un estratto del contratto stesso
3)
Depositare per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina e non presso quello di Roma un estratto del contratto, e non è necessario che venga depositata una copia integrale del contratto stesso
4)
Depositare per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma un estratto del contratto, e non è necessario che venga depositata una copia integrale del contratto stesso

Domanda n. 4
A norma del codice civile in quale dei seguenti casi l'errore è essenziale ai fini dell'annullabilità del contratto?
1)
Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione
2)
Quando trattasi di errore di calcolo che non si concreta in errore sulla quantità
3)
Quando cade sulla forma del contratto
4)
Quando cade sull'identità della persona dell'altro contraente, ancorché non sia stata determinante del consenso

Domanda n. 5
L'associazione riconosciuta “Alfa”, costituita dopo la data del primo gennaio duemilaquattro, la quale non ha ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, intende trasformarsi in società per azioni, non escludendolo né l'atto costitutivo né la legge. In tal caso il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso:
1)
sempre in parti uguali fra gli associati e non è ammesso diverso accordo tra gli stessi
2)
in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi
3)
fra gli associati in proporzione ai contributi versati dagli stessi durante la vita dell'ente
4)
fra gli associati in proporzione ai contributi versati dagli stessi in sede di atto costitutivo dell'associazione

Domanda n. 6
Tizio costituisce su un villino di sua proprietà un usufrutto vitalizio a favore di Caio. Quest'ultimo, con scrittura privata registrata il giorno successivo, concede in locazione detto villino per esigenze abitative a carattere transitorio (villeggiatura) a favore di Sempronio, per la durata di sette anni. Dopo un anno dalla conclusione del contratto di locazione Caio muore. A norma del codice civile, la locazione:
1)
Continua, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto
2)
Continua per l'intera durata stabilita
3)
Continua soltanto per l'anno in corso al momento della cessazione dell'usufrutto
4)
Si risolve al momento della cessazione dell'usufrutto, con diritto del proprietario all'immediato rilascio dell'immobile

Domanda n. 7
Tizio e Caio hanno concluso un contratto di commissione con il quale Tizio si è obbligato a vendere, in nome proprio ma per conto di Caio, alcune macchine agricole di proprietà dello stesso Caio. Nel suddetto contratto le parti non hanno stabilito nulla circa la misura della provvigione spettante al commissionario. In tal caso:
1)
nulla è dovuto in quanto il contratto di commissione si presume gratuito
2)
la misura della provvigione è in ogni caso determinata dal giudice secondo equità
3)
la misura della provvigione si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare ed in mancanza di usi provvede il giudice secondo equità
4)
la misura della provvigione deve necessariamente essere stabilita dalle parti con un successivo contratto

Domanda n. 8
Nel contratto a favore del terzo, se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio con una disposizione testamentaria?
1)
Sì, anche se il terzo abbia dichiarato di volerne profittare e quantunque lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca
2)
Sì, salvo che il terzo abbia già dichiarato di volerne profittare
3)
No, salvo che il terzo sia premorto allo stipulante
4)
Sì, quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca

Domanda n. 9
Primo, Secondo e Terzo intendono costituire una società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo subordini il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni dei soci al gradimento del collegio sindacale, senza prevederne condizioni e limiti. È ammissibile una clausola in tal senso?
1)
Sì, perché l'atto costitutivo può subordinare il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni dei soci al gradimento del collegio sindacale, senza prevederne condizioni e limiti, ferma restando in tal caso la possibilità di esercitare il diritto di recesso
2)
No, perché il collegio sindacale è un organo di controllo e non può compiere atti riguardanti il trasferimento delle partecipazioni
3)
No, perché le partecipazioni dei soci sono liberamente trasferibili per atto tra vivi ed è nulla qualsiasi clausola che ponga condizioni o limiti
4)
Sì, perché l'atto costitutivo può vietare il trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni dei soci o porre al medesimo condizioni e limiti di qualsiasi natura, anche escludendo il diritto di recesso

Domanda n. 10
Tizio, proprietario del fondo Virgiliano soggetto a servitù di passaggio a favore del vicino fondo Corneliano di proprietà di Caio, dona all'unico figlio Mevio, esperto agronomo, l'attiguo fondo Tuscolano. Dopo un anno, essendo l'originario esercizio divenuto più gravoso per il fondo Virgiliano, Tizio, che è in cattivi rapporti con Caio, adisce l'autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento della servitù sul fondo Tuscolano, di proprietà di Mevio che vi acconsente. In tal caso:
1)
l'autorità giudiziaria può disporre che la servitù sia trasferita sul fondo Tuscolano, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo Corneliano
2)
l'autorità giudiziaria può disporre che la servitù sia trasferita sul fondo Tuscolano solo in quanto il proprietario di quest'ultimo è avente causa a titolo gratuito dal proprietario dell'originario fondo servente
3)
l'autorità giudiziaria deve rigettare la domanda di Tizio perché una servitù non può essere trasferita con sentenza su un fondo di proprietà di un terzo, anche se questi vi acconsenta
4)
l'autorità giudiziaria deve disporre il trasferimento della servitù sul fondo Tuscolano e, se l'esercizio di essa riesca meno agevole al proprietario del fondo Corneliano, determina un compenso non inferiore a un decimo del valore di quest'ultimo fondo


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